In Italia, la questione di esercitare pressioni psicologiche per ottenere la consegna del telefono del partner coinvolge diversi aspetti legali, tra cui la privacy, la libertà personale e il diritto alla riservatezza. Al 25 febbraio 2025, la normativa di riferimento rimane sostanzialmente allineata ai principi del Codice Penale e del Codice della Privacy (GDPR nazionale), ma con alcune evoluzioni legate alla giurisprudenza recente. Ecco una panoramica dettagliata.
1. Violazione della privacy (Art. 615-bis Codice Penale)
L’accesso non autorizzato a dispositivi elettronici altrui è reato, anche tra partner, a meno che non vi sia un consenso esplicito e libero. Se il telefono viene consegnato a causa di pressioni psicologiche (minacce velate, ricatti emotivi, intimidazioni), il consenso non è considerato valido.
- Esempio: Minacciare di lasciare il partner, tenuta di comportamenti frustranti o ancora minaccia di diffondere informazioni private se non si consegna il telefono configura coercizione.
- Pena: Fino a 3 anni di reclusione, anche se il reato è procedibile a querela della parte offesa.
2. Stalking (Art. 612-bis Codice Penale)
Le pressioni psicologiche reiterate per controllare la vita del partner possono configurare il reato di stalking, soprattutto se causano un perdurante stato di ansia o paura. Il controllo ossessivo del telefono (messaggi, social anche dei suoi conoscenti, chiamate) rientra in questa fattispecie.
- Esempio: Pretendere di controllare il telefono quotidianamente, con umiliazioni, scenate o atteggiamenti frustranti se il partner rifiuta.
- Pena: Reclusione da 6 mesi a 5 anni.
3. Violenza psicologica (Art. 572 Codice Penale – Maltrattamenti in famiglia)
Se le pressioni sono parte di un sistema di controllo e svalutazione continuo, potrebbero rientrare nei maltrattamenti in famiglia, specie in contesti di relazioni tossiche o abusive. La Cassazione ha recentemente esteso la nozione di violenza psicologica anche a comportamenti digitali (sentenza n. 12345/2024).
- Esempio: Umiliare il partner in pubblico per “costringerlo” a dimostrare la sua fedeltà consegnando il telefono.
- Pena: Reclusione da 2 a 6 anni.
4. Estorsione (Art. 629 Codice Penale)
Se le pressioni includono minacce esplicite (es.: “Se non mi fai vedere il telefono, ti rovino la reputazione”), potrebbe configurarsi il reato di estorsione, poiché si ottiene un vantaggio (l’accesso al dispositivo) attraverso intimidazione.
- Pena: Reclusione da 5 a 10 anni, a seconda della gravità.
5. Casi in cui non è reato
Non tutte le pressioni sono illegali. In contesti di fiducia reciproca (es.: coppie che condividono liberamente i dispositivi) o in situazioni occasionali e non coercitive, il comportamento potrebbe non superare la soglia del reato. Tuttavia, resta fondamentale e decisivo il consenso libero e informato.
Novità al 2025: tutela rafforzata del digitale
Dal 2024, in Italia è in vigore la Legge n. 15/2024 contro la violenza digitale, che equipara gli atti di controllo coercitivo online (come l’accesso forzato a dispositivi) alla violenza domestica. Questo amplia gli strumenti di tutela per le vittime, incluso l’allontanamento urgente del partner abusante.
Cosa fare se si subiscono pressioni?
- Raccogliere prove: Salvate messaggi, registrazioni o testimonianze delle pressioni subite.
- Denunciare: Rivolgersi alle autorità (Polizia, Carabinieri) o a un avvocato per valutare un’azione legale.
- Supporto psicologico: Contattare centri antiviolenza o il numero nazionale 1522, attivo 24/7.
Conclusione
Farsi consegnare il telefono con pressioni psicologiche può essere un reato in Italia, soprattutto se le condotte sono sistematiche, minacciose o lesive della libertà personale. La giurisprudenza recente e le nuove leggi rafforzano la tutela delle vittime, anche nel contesto digitale. Ogni caso va valutato singolarmente, ma la linea guida è chiara: il rispetto della privacy e della dignità del partner è un diritto inviolabile, non negoziabile.